Statuto
associazione di promozione sociale
Art.1 - Denominazione, sede e durata
E'
costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'associazione di
promozione sociale PapignoPesche con sede in Papigno (Tr), Via Carlo Pisacane
12 La sua durata è illimitata.
Art.2 - Scopo
L’associazione
nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o
di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità
degli associati.
Scopo
dell'associazione è in particolare:
a) la
ricerca, il recupero, la salvaguardia della varietà di pesche denominata
comunemente ‘Persico di Papigno’
b) la cura
degli orti recuperati del paese (in Via Umberto I, e via Amendola), e di quelli
ancora da recuperare
c) l’organizzazione
con cadenza annuale, in settembre, dell’evento “Semi di Liberta’: gli orti, le
pesche e altri antichi amori”
d) la
salvaguardia, conservazione, sistematizzazione e riproduzione di antichi semi
e) promuovere
e favorire la cura dell’ambiente, il recupero ed il risanamento di territori e
ambienti naturali e di vita da tempo abbandonati e compromessi a partire dal
paese di Papigno
f) esercitare
e promuovere iniziative di giardinaggio ed orticoltura biocompatibile legate al
recupero di territori antropizzati, nell'interesse comune e nel recupero delle
tradizioni locali
g) educare
al rispetto degli animali e delle piante
h) compiere
studi e pubblicazioni relativi al rapporto uomo/territorio, archeologia
arborea, recupero, conservazione e diffusione di antichi semi;
i) promuovere
e favorire scambi di informazione di interesse comune tra le realtà con
medesima finalità
j) collaborare
con istituzioni, enti ed associazioni che perseguano le stesse finalità di
salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità;
k) svolgere
attività di educazione ambientale;
l) svolgere
in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei
fini che l'associazione si propone.
Art.3 - Attività
Al fine
di perseguire gli scopi istituzionali, l’Associazione può organizzare attività
quali:
a)
Eventi annuali di florovivaismo
b)
Mostre a tema
c)
Conferenze, dibattiti, workshop su tematiche
ambientali, naturalistiche, di tutela e recupero delle aree compromesse
d)
Corsi, seminari e stages di educazione ambientale
e
qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali
del sodalizio.
Art.4 - Ammissione dei soci
4.1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione
tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio,
intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate
attraverso lo statuto ed i regolamenti.
4.2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza,
sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni
sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di
adesione all’organizzazione
4.3.
L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda
scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete
generalità.
4.4.
All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota
associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata
in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al
rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
4.5.
Non è ammessa la figura del socio temporaneo(C). La quota associativa, se
prevista, è intrasmissibile(F).
Art.5 -
Diritti e doveri dei soci.
5.1.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all’elettorato
attivo e passivo(C).
5.2.
Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle
leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai
documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione(E).
5.3. Il
socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al
solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata,
avvalendosi l'associazione prevalentemente dell’attività resa in forma
volontaria e gratuita dei propri associati.
5.4.
L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai
propri associati.
5.5. Il
comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno
dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con
correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del
presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
Art.6 -
Recesso ed esclusione del socio.
6.1. Il
socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare
al Presidente.
6.2. Il
socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:
a)
morosità protrattasi per 3 mesi dal temine di
versamento richiesto,
b)
gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o
materiale all'associazione stessa.
6.3.
L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa
delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata
all’interessato a mezzo lettera semplice.
6.4. Il
socio interessato dal provvedimento può ricorrere al Collegio dei Probiviri, o
in assenza di questo organo, chiedere che sia posto all’ordine del giorno della
successiva assemblea l’esame dei motivi che hanno determinato l’esclusione al
fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data
di convocazione dell’Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi - il
socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.
6.5. I
Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi
versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.
Art.7 -
Gli organi sociali
7.1.Gli
organi dell'associazione sono:
1)
l'assemblea dei soci,
2)
il consiglio direttivo,
3)
il presidente.
Possono
essere inoltre costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia
1)
il collegio dei revisori dei conti
2)
il collegio dei provibiri
7.2.
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
Art.8 -
L'assemblea
8.1.
L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno
una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci,
mediante:
a)
avviso scritto da inviare con lettera semplice/
fax/ e-mail/ telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello
fissato per l'adunanza;
b)
avviso affisso nei locali della Sede almeno 20
giorni prima.
8.2.
L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato
nominato tra i membri del Direttivo.
8.3.
Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o
quando lo richiede almeno un decimo dei soci.
8.4.
L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.
8.5.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la
sede ove si tiene la riunione.
8.6
L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea
convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della
sede legale o dello scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli
altri casi.
8.7.
L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza
degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in
data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.
8.8.
Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti
questioni:
a)
elezione del Presidente,
b)
elezione del Consiglio direttivo,
c)
proposizione di iniziative, indicandone modalità e
supporti organizzativi,
d)
approvazione del rendiconto economico finanziario
consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo,
e)
determinazione annuale dell'importo della quota
sociale di adesione,
f)
ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal
Comitato direttivo, ove non sia costituito il Collegio dei Probiviri,
g)
approvazione del programma annuale
dell'associazione.
8.9. Le
deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei
presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti
le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga
opportuno.
8.10
Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Ogni socio può essere
portatore di una sola delega.
8.11. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e
straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o
da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene
sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito
registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.
8.12.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.
8.13
Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti
questioni:
a)
approvazione di eventuali modifiche allo Statuto
con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza
dei presenti;
b)
scioglimento dell'associazione e devoluzione del
patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci.
8.14
Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti,
tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.
Art.9 -
Il Consiglio Direttivo
9.1.
L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e
composto da tre a 5 membri. Resta in carica 3 anni e i suoi componenti possono
essere rieletti fino ad un massimo di 3 mandati.
9.2. La
convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e
automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo
stesso.
9.3. Le
delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei
presenti.
9.4. Il
Consiglio Direttivo:
a)
compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione;
b)
redige e presenta all'assemblea il rapporto
annuale sulle attività dell'associazione;
c)
redige e presenta all'assemblea il rendiconto
economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
d)
ammette i nuovi soci;
e)
esclude i soci salva successiva ratifica
dell'assemblea.
9.5. Le
riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente
la maggioranza dei suoi componenti.
9.6.
Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:
1)
il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea
generale),
2)
il Vice Presidente (eletto nell'ambito del
Consiglio direttivo stesso),
3)
il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio
direttivo stesso).
Art.10
- Il Presidente
10.1.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla
convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede.
Resta in carica 3 anni e può
essere rieletto fino ad un massimo di 3 mandati.
Art.11 - Il Vice Presidente
11.1.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo
impedimento.
Art.12
- Il Segretario
12.1.
Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e
contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo,
provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni
del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.
.
Art.15
- I mezzi finanziari
15.1.
L’associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo
svolgimento delle attività da:
a) quote
e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio
direttivo e ratificata dall'assemblea;
b)
eredità, donazioni e legati;
c) contributi
dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici,
anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati
nell’ambito dei fini statutari;
d)
contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e)
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f)
proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche
attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale,
artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g)
erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h)
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre
entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione
sociale.
15.2.
L’associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa
vigente alla conservazione della
documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse
economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato,
delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche
finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati
nell’ambito dei fini statutari, contributi dell’Unione europea e di organismi
internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi
convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi
della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle
detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.
Art.16 - Rendiconto economico
finanziario
16.1.
L’esercizio sociale va dal …………. al …………….. di ogni anno.
16.2.
Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo,
viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima
dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
16.3.
L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo
deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi
casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non
oltre sei mesi.
16.4.
L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività
istituzionali statutariamente previste.
16.5.
E’ in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di
gestione, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
Art.17 - Scioglimento
17.1.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del
patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati
convocati in assemblea straordinaria.
17.2.
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più
liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla
liquidazione stessa.
17.3.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità
a favore della comunità di Papigno.
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